Crisi da Sovraindebitamento

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Il Tribunale di Nola, in persona del Giudice Dott.ssa Rosa Paduano, ha omologato il Piano del Consumatore presentato dall’ Avv. Monica Mandico, a cui hanno collaborato l’avv. Annalisa Attanasio, l’avv. Viviana Visaggio e il Dott. Paolo Binetti che prevedeva il pagamento parziale e dilazionato nel tempo del credito munito di privilegio. Il creditore ipotecario esprimeva parere contrario, opponendosi all’omologazione, in quanto la proposta prevedeva un “1.consistente stralcio del credito ipotecario; 2. il primo pagamento ad oltre due anni dall’inizio dall’apertura del piano; 3. una dilazione decennale per il saldo” contestando, altresì, l’illegittimità e inammissibilità della proposta “allorché prevedeva il pagamento dell’esponente creditrice fondiaria oltre l’anno dall’omologazione, senza prevedere la liquidazione del bene posto a garanzia”. Il Giudice nel rigettare l’opposizione del creditore ipotecario all’omologazione del piano, ha richiamato il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., n. 17834/2019 e da ultimo Cass., n. 17391/2020) la quale è intervenuta a fornirne la corretta interpretazione del’ art. 8 comma 4 l. 3/2012, alla luce del coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ed i principi giurisprudenziali. Invero, secondo la Suprema Corte, l’art.8, comma 4, l. 3/2012, non è da intendere come un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati. E’ possibile infatti proporre la dilazione del pagamento dei creditori privilegiati, ponendoli sullo stesso piano dei chirografari.