ASD: quale regime fiscale per indennità, compensi e rimborsi?

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L’agenzia riepiloga i requisiti per qualificare come edditi diversi indennità di trasferta, rimborsi forfettari, premi e compensi ai collaboratori delle ASD

Con l’interpello 190 2022 l’Agenzia chiarisce quali sono i  requisiti soggettivi  necessari  per la qualificazione come redditi diversi delle  indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei  compensi erogati ai collaboratori  delle ASD  nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ( Articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR).

In particolare, si afferma che  le prestazioni dei collaboratori  devono  rispondere ai requisiti dettat i(in piu riprese) dalla normativa ma anche rientrare tra  le mansioni previste come necessarie  all’attività sportiva dalle rispettive federazioni.

Vediamo in dettaglio il caso e il riepilogo della disciplina fiscale  sul tema. 

La richiesta di chiarimenti veniva da  una  società sportiva dilettantistica affiliata al Centro Sportivo Italiano  (CSI) e regolarmente iscritta al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive  dilettantistiche  del CONI,  che intendeva ricorrere all’aiuto di collaboratori , non necessariamente propri soci o tesserati  per assistenza negli allenamenti, nelle competizioni e per prestazioni di carattere formativo -didattico ai propri atleti 

Chiedeva in particolare conferma del fatto che   i compensi e/o le indennità e/o i rimborsi forfettari per tali prestazioni possano rientrare  fiscalmente  tra i redditi diversi  anche per i collaboratori non tesserati  né muniti di qualifiche sportive .  

La ragione addotta dalla  associazione è che l’applicazione del particolare regime di esenzione/tassazione   sia collegato alle caratteristiche della prestazione e non  al possesso di titoli e/o qualifiche tecnico sportive specifiche, anche sulla base del fatto che ad oggi non esiste  un albo nazionale o  registro pubblico di soggetti “abilitati all’esercizio dell’attività sportiva  dilettantistica”.

La risposta dell’Agenzia:  regime fiscale prestazioni sportive dilettantistiche

Il documento  riepiloga la normativa in materia  come segue: 

L’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR  come  modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 1006 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stabilisce che rientrano tra i redditi diversi anche :

  • le indennità di trasferta, i  rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi
  •  erogati «nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (…) 
  • da CONI , federazioni sportive associazioni , società e qualunque organismo,  comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e
  •  che da essi sia  riconosciuto. 

La norma si applica  anche alle “collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di natura non  professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche».

Per la qualifica di redditi diversi  si precisa che le prestazioni devono:

  1.  essere effettuate senza vincolo di subordinazione tra società/associazione e collaboratore,
  2.  essere  prive del carattere di professionalità,

Il regime fiscale agevolato   per tali somme  è il seguente:

  • sui redditi fino a 10.000 euro gli  sportivi dilettanti non sono tenuti a pagare l’imposta sul reddito delle persone fisiche  (IRPEF) e non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
  • Sui redditi superiori a 10.000 euro e fino a 30.658,28 euro viene applicata una  ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 23 per cento, maggiorata delle imposte addizionali regionali e comunali , sempre senza obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
  • Sulle somme che eccedono, invece, i 30.658,28 euro è applicata una ritenuta  d’acconto del 23 per cento (che corrisponde all’aliquota fissata per il primo scaglione IRPEF), a cui si aggiungono le imposte addizionali regionali e  comunali.

I soggetti interessati dal regime agevolato redditi diversi

La risoluzione n. 34/E del 26 marzo 2001 ha precisato  che  il regime interessa i compensi corrisposti a   soggetti che partecipano all’«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche»   ovvero atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali , compresi coloro che nell’ambito e per effetto delle funzioni di  rappresentanza dell’associazione presenziano all’evento sportivo

L’ambito è stato poi ampliato  dall’articolo 35, comma 5, dl. 207/2009  che ha ricompreso  non solo le attività connesse allo svolgimento delle manifestazioni e delle gare ma anche la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva   dilettantistica».

Sul tema delle condizioni che consentono l’applicazione della norma agevolativa  con specifico iferimento ai  soggetti che effettuano le prestazioni  l’agenzia ricorda l’intervento dell’ispettorato del lavoro (circolare del 1° dicembre 2016, prot. 1/2016, che ha elunciato le seguenti condizioni 

1 – che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente  riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;

2 – che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei  regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie  per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche

L’Agenzia conclude quindi che  le somme che la Società corrisponde ai  propri collaboratori per lo svolgimento diretto delle discipline sportive, sia per prestazioni in ambito didattico (sportivo) che per l’assistenza  in occasione di allenamenti e di competizioni, possono essere ricondotte al regime dei redditi diversi art 67 TUIR a condizione che le mansioni rientrino tra quelle indicate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dai regolamenti e  dalle indicazioni fornite dalla Federazione interessata.