Bonus Psicologo 2022: domande entro il 24 ottobre

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Per ottenere il Bonus Psicologo 2022, concesso dall’INPS nella misura massima di 50 euro a seduta presso i professionisti convenzionati, la domanda online si può trasmettere entro il 24 ottobre 2022. L’unico requisito per accedere al beneficio, riservato ai cittadini residenti in Italia, è un ISEE in corso di validità non superiore a 50mila euro.

Bonus Psicologo: cos’è e achi è rivolto

Il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” è volto ad offire un sostegno economico alle persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, tenendialmente a causa dell’emergenza Covid e della conseguente crisi socio-economica, e che vogliano quindi intraprendere un percorso psicoterapeutico. Il Bonus Psicologo è dunque pensato per le persone che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia, ma non solo.

La domanda può essere presentata dai cittadini che al momento della presentazione risultino residenti in Italia e dispongano di una attestazione del valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a 50mila euro.

Bonus Psicologo 2022: la domanda INPS

Bonus PsicologoBonus Psicologo 2022: le istruzioni25 Luglio 2022La domanda per accedere al Bonus Psicologo 2022 (il contributo per pagare le sedute di psicoterapia post-Covid, di cui all’articolo 1-quater, comma 3 del DL 228/2021, convertito nella legge 15/2022) si presenta esclusivamente online tramite il servizio web dell’INPS denominato “Contributo sessioni psicoterapia”,  seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Vi si accede tramite:

  • portale web dell’Istituto (www.inps.it) con SPID di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 e Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06 164.164 (da rete mobile a pagamento).

Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per un minore se esercente la responsabilità genitoriale o è tutore o affidatario. Il beneficio può essere richiesto anche per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, dal tutore, curatore e amministratore di sostegno. I requisiti autocertificati attraverso il modulo di domanda costituiscono oggetto di verifica: le istanze sono infatti sottoposte a istruttoria automatizzata.