
Il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

Il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” impone all’imprenditore di dotarsi di strumenti adeguati per la tempestiva rilevazione dello stato di crisi e per l’assunzione di idonee iniziative.
In particolare la norma prevede testualmente che:
La rilevazione deve essere preventiva e coinvolge, con responsabilità solidale, sia l’imprenditore che gli eventuali organi di controllo.
L’art. 13 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede che costituiscano indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, “rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi”.
A questi fini, lo stesso articolo:
In particolare, l’art. 13, dopo aver evidenziato il principio, specifica che sarà il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili che, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elaborerà con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, gli indici significativi che, valutati unitariamente, faranno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.
Mentre gli eventi di cui ai precedenti punti a) e b) sono quindi ritenuti universalmente e singolarmente sufficienti per dare evidenza di uno stato di crisi, gli altri indici dovranno essere elaborati “su misura”(per tipologia di attività e caratteristiche e anzianità dell’impresa) e andranno “valutati unitariamente”.
Del resto, in uno studio commissionatogli dal Ministero della Giustizia, Cerved ha fatto delle simulazioni utilizzando indici di bilancio, dimostrando come solo con una combinazione di due o più indici, il numero di segnalazioni potrebbe risultare ragionevole e gestibile per gli organismi di composizione della crisi.
Segnaliamo inoltre che l’impresa che non ritenesse comunque adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati dal CNDCEC potrà specificarne le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indicare, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Alla nota integrativa andrà allegata l’attestazione di un professionista indipendente che attesti l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa.
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